Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 20791/2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro, ex art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.81/2008, nel caso in cui il lavoratore, mantenendo la medesima qualifica, venga trasferito da un servizio all'altro dell'azienda. Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (tra cui il trasferimento o il cambiamento di mansioni) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore, indipendentemente dalla qualifica contrattualmente individuata. Pertanto - precisa il dicastero - la necessità di integrare la formazione del lavoratore che viene trasferito deve essere valutata in relazione all'attività lavorativa da prestare nel nuovo servizio (reparto o ufficio), in considerazione dei rischi sui q...
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