Con la sentenza n. 943 del 28 Febbraio u.s., il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, affrontato la questione della possibilità di configurare, a carico della PA, una responsabilità per danno da mero ritardo, pur in assenza di un termine fissato per la conclusione del procedimento. A tal proposito, si deve evidenziare che l'art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ( c.d. Decreto del Fare), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto, nell'art. 2-bis della l. 241/1990, il comma 1-bis; tale comma ha previsto il c.d. indennizzo da ritardo, ossia il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo per il mero ritardo della la P.A., nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio cd. qualificato e dei concorsi. La ratio di tale disposizione è quella di tutelare i privati, in conseguenza della violazione ...
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