La legge prevede che i contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello possono prevedere la corresponsione di importi variabili legati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (art. 1, c. 67 e 68, L. 247/2007; art. 4, c. 28, L. 92/2012). Tali importi, quando l'ammontare o la stessa corresponsione siano incerti, beneficiano di uno sgravio contributivo. Il decreto interministeriale n. 123 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2014, ha stabilito che, con effetto dal 1°gennaio 2014, sulla retribuzione di secondo livello erogata nel 2013, lo sgravio contributivo può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore, e ha fornito le indicazioni relative alle modalità che i datori di lav...
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