Il 21 marzo 2014 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di servizi di assistenza ed orientamento offerti dai Centri per l'impiego. Possono essere iscritti nell' elenco anagrafico (art. 4, c. 1, DPR 442/2000) tutti i cittadini italiani, comunitari o gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in cerca di lavoro che intendano avvalersi dei servizi per l'impiego. A partire dal 20 maggio 2014, la dichiarazione che attesta lo stato di disoccupazione (art. 2, c. 1, D.Lgs. 181/2000) può essere presentata in ogni ambito territoriale dello Stato (non più necessariamente nel luogo in cui si trova il domicilio del soggetto in cerca di lavoro), oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) purché dalla dichiarazione risultino: - l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta; - l'immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa.
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