A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea, relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dall' 11 giugno 2014, è stato fissato nella misura dello 0,15%, l'interesse di dilazione e di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n .318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 6,15%. Tale modifica, ricorda la nota Inps n. 75/2014, consultabile sul nostro sito internet in allegato alla presente circolare, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi. Interessi di dilazione e di differimento L'interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 6,15%, dovra' essere applicato alle rateazioni concesse dall'11 giugno 2014. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 6,1...
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