Siamo con la presente per renderVi noto che, a partire dal 24 dicembre 2013 la mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari, non comporta più la nullità dei contratti stessi, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Lo stabilisce il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, che modifica i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D....
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