Il c. 2 dell'art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 - recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria, prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, "a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese". Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, l'INPS, nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, ha altresì precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si ...
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