Il Ministero del Lavoro, con la nota pubblicata il 7 novembre scorso, consultabile sul nostro sito in allegato alla presente, esclude che in caso di somministrazione irregolare o di distacco illecito possano applicarsi le sanzioni previste per il "lavoro nero" e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Nelle fattispecie in oggetto, infatti, non rinvenendosi i requisiti richiesti per legge, in quanto da un lato la somministrazione viene instaurata in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e, dall'altro, il distacco viene instaurato in violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, si presuppone che l'utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore/ distaccante e utilizzatore. In virtù di ciò mancherebbero, pertanto, gli estremi del lavoro nero in quanto tale, essendo com...
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