Il MASE, in risposta a un interpello dello Sportello Amianto Nazionale, ha fornito chiarimenti sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nei micro-cantieri di bonifica, con particolare riferimento alla disciplina del deposito temporaneo, al trasbordo e alla tracciabilità. In particolare, sul deposito temporaneo prima della raccolta, il Ministero ha chiarito che, in base agli articoli 183 e 185-bis del D.lgs. 152/2006, l’istituto costituisce una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio, ossia al deposito preliminare e alla messa in riserva. A differenza di tali operazioni, il deposito temporaneo non richiede alcuna autorizzazione e consiste nel raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Tale luogo può coincidere con il sito in cui i rifiuti sono stati effettivamente prodotti...
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