Statuto Giovani Imprenditori Edili

Regolamento

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANCE PAVIA - Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia con delibera del 27 luglio 2005 e riconfermato con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE PAVIA con delibera del 22 luglio 2021

 

- Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito del Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia in seguito denominato Ance Pavia è costituito il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA.

- Art. 2 - Scopi

Scopi del Gruppo sono:

a) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;

b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nella attività industriale ed economica del Paese;

c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell’immagine della categoria, contribuendo alla vita dell’ANCE PAVIA, con l’apporto di idee e progetti;

d) mantenere contatti con organismi similari nazionali e stranieri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico.

- Art. 3 - Componenti

Del Gruppo Giovani Imprenditori Edili possono far parte i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte all’ANCE PAVIA , in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purchè muniti di procura generale ad negozia, ovvero i figli di questi inseriti professionalmente nell'impresa.

In termini di espressione di voto e di concorso a cariche nell’ambito del gruppo, un’impresa non potrà essere rappresentata da più di una persona.

Al Gruppo possono iscriversi i soggetti suddetti che abbiano età compresa fra i 18 e 40 anni.

La carica di componente il Gruppo Giovani Imprenditori Edili è, di norma, incompatibile con qualunque carica in organi statutariamente previsti dall'ANCE PAVIA.
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Generale del Gruppo e, una volta approvate, sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale dell’ANCE PAVIA.

L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 40esimo anno di età o, prima, per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dell’impresa dall’ANCE PAVIA. L'eventuale cessazione di appartenenza al Gruppo è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I componenti del gruppo che ricoprono cariche elettive ai sensi dei successivi artt. 7, 8 e 9 permangono in carica fino al compimento del mandato elettivo, anche, se hanno superato nel corso del mandato l'età anagrafica di 40 anni.

- Art. 4 - Componenti aggregati

E' facoltà del Consiglio Generale chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall'art. 3.

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

La loro appartenenza al gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio Generale che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso.

- Art. 5 - Organi del Gruppo

Gli organi del Gruppo sono:

  1. L'Assemblea
  2. Il Consiglio Generale
  3. Il Presidente e i Vice Presidenti

 

- Art. 6 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al gruppo ed è presieduta dal Presidente dello stesso.

L’Assemblea :

a) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Generale sulla attività del Gruppo; determina le linee programmatiche del Gruppo;

b) elegge i sei componenti il Consiglio Generale;

c) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;

d)delibera l’eventuale costituzione del fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione delle eventuali quote di adesione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno 15 giorni di anticipo.

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno.

E’ convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega solo un altro socio.

L’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea, su proposta del Presidente.

- Art. 7 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai quindici componenti eletti dall’Assemblea.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio Generale :

1) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall’art. 2, nell’ambito delle direttive tracciate dall’Assemblea, previa la preventiva approvazione del Consiglio Generale dell’ANCE PAVIA;

2) elegge, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, i due Vice Presidenti del Gruppo;

3) designa i rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;

4) convoca l’Assemblea del Gruppo;

5) nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi;

6) propone all’Assemblea l’eventuale costituzione di un fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione della relativa quota di adesione;

7) provvede all’amministrazione del fondo comune;

8) esamina le domande di adesione al Gruppo, delibera in ordine alle stesse.;

9) determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell’arco di un semestre, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio Generale si riunisce di regola almeno una volta al mese.

Esso è convocato dal Presidente, su iniziativa di quest’ultimo, o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L’invito di convocazione, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gi argomenti all’ordine del giorno; in caso di urgenza il preavviso sarà ridotto ad un giorno.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

- Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale.

E’ competenza del Presidente di :

1) rappresentare a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;

2) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Generale e provvedere per l’attuazione delle relative decisioni;

3) invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono.

Il Presidente dura in carica tre anni può essere eletto fino al compimento del 40° anno di età.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, da uno dei Vice Presidenti.

- Art. 9 - Vice Presidenti

Due Vice Presidenti affiancano l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

Essi sono nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, e durano in carica tre anni.

- Art. 10 - Modifiche del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono decise dal Consiglio Generale del Gruppo

Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Generale del l’ANCE PAVIA.

- Art. 11 - Anagrafe

Presso l’Associazione è istituita una anagrafe dei giovani Imprenditori Edili.

Per la formazione e l’aggiornamento della predetta anagrafe, tutti i soci del Gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari.

- Art. 12 - Segreteria

La Segreteria del Gruppo è curata dall’ANCE PAVIA.

- Art. 13 - Fondo comune

Il Gruppo può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti effettivi e aggregati nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Gruppo.

La costituzione del fondo comune è deliberata su proposta del Consiglio Generale, dall’Assemblea degli iscritti che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

All’amministrazione del fondo comune provvede il Consiglio Generale.

- Art. 14 - Amici del Gruppo

A cura del Consiglio Direttivo, presso la Segreteria del gruppo, viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che abbiano manifestato interesse per le attività del Gruppo.

Il Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite nell’elenco, gli inviti alle manifestazioni del Gruppo.

Ogni Consiglio Generale, ad insediamento avvenuto, procede all’aggiornamento di tale elenco.

- Art. 15 - Rinvio allo Statuto dell’ANCE PAVIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell’ANCE PAVIA.