Statuto Giovani Imprenditori Edili

Regolamento

Come previsto dall’art. 35 dello Statuto di ANCE Pavia nell’ambito di Ance Pavia è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili è membro di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili deve nominare un proprio rappresentante in ogni Commissione referente.

Ogni modifica del Regolamento dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Generale dell’Associazione.

 

- Art. 1 - Costituzione

Nell’ambito dell’ANCE PAVIA - Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia in seguito denominato ANCE PAVIA è costituito il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA.

- Art. 2 - Scopi

Scopi del Gruppo sono:

a) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;

b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nella attività industriale ed economica del Paese;

c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell’immagine della categoria, contribuendo alla vita dell’ANCE PAVIA, con l’apporto di idee e progetti;

d) mantenere contatti con organismi similari regionali, nazionali e internazionali, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico.

- Art. 3 - Componenti

Del Gruppo Giovani Imprenditori Edili possono far parte i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte all’ANCE PAVIA, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale ad negozia, ovvero i figli dei suddetti titolari.

Al Gruppo possono iscriversi i soggetti suddetti che abbiano età compresa fra i 18 e 40 anni. La carica di componente il Gruppo Giovani Imprenditori Edili è, di norma, incompatibile con qualunque carica in organi statutariamente previsti dall’ANCE PAVIA 

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Generale del Gruppo e, una volta approvate, sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale dell’ANCE PAVIA.

L’appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 40esimo anno di età o, prima, per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dell’impresa dall’ANCE PAVIA.

Possono essere eletti alla carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di Presidenza, gli iscritti che:

a) abbiano età non superiore ai 38 anni compiuti nell’anno solare delle elezioni

b) siano in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto Ance per l’accesso alle cariche

c) rispettino gli obblighi contributivi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente 

d) non compiano più di 42 anni di età nell’ultimo anno solare del mandato 

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica fino al compimento del mandato anche qualora superino l’età anagrafica dei 40 anni.

L’eventuale cessazione di appartenenza al Gruppo è deliberata dal Consiglio Generale.

- Art. 4 - Componenti aggregati

E’ facoltà del Consiglio Generale chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall’ art. 3.

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

La loro appartenenza al gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio Generale che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso.

- Art. 5 - Organi del Gruppo

Gli organi del Gruppo sono:

1) L'Assemblea

2) Il Consiglio Generale

3) Il Presidente e i Vice Presidenti

- Art. 6 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al gruppo ed è presieduta dal Presidente dello stesso.

I compiti dell’Assemblea sono i seguenti: :

a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio Generale sulla attività del Gruppo; determina le linee programmatiche del Gruppo;

b) determinare le linee programmatiche del Gruppo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Generale; 

d) delibera l’eventuale costituzione del fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione delle eventuali quote di adesione.

e) deliberare l’eventuale costituzione del fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione delle eventuali quote di adesione al Gruppo. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante posta elettronica certificata da inviarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e specificato l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano istanza scritta al Presidente con un preciso ordine del giorno.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega solo un altro socio.

L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea, su proposta del Presidente.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tali strumenti assicurino la possibilità di accertamento delle regolarità della costituzione della riunione, l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. In tal caso la riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

- Art. 7 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da almeno 5 componenti eletti dall’Assemblea. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica 4 anni.

Il Consiglio Generale:

1) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari e di quelli previsti dall’Art. 2 del Regolamento, nell’ambito delle direttive tracciate dall’Assemblea e nel rispetto delle linee di politica associativa di Ance Pavia, previa approvazione del Consiglio Generale dell’Associazione. Circa le iniziative che intende esperire per il conseguimento di detti scopi informa preventivamente la Direzione di Ance Pavia e si attiene alle sue indicazioni;

2) elegge, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, almeno due Vice Presidenti del Gruppo;

3) designa i rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;

4) convoca l’Assemblea del Gruppo;

5) nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi;

6) propone all’Assemblea l’eventuale costituzione di un fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione della relativa quota di adesione;

7) provvede all’amministrazione del fondo comune;

8) esamina le domande di adesione al Gruppo, delibera in ordine alle stesse;

9) determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo.

Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell’arco di un anno, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio può essere aperto anche a persone esterne.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno; in caso di urgenza il preavviso sarà ridotto ad un giorno.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Generale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tali strumenti assicurino la possibilità di accertamento delle regolarità della costituzione della riunione, l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. In tal caso la riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

- Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale.

E’ competenza del Presidente di :

1) rappresentare a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;

2) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Generale e provvedere per l’attuazione delle relative decisioni;

3) invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo salvo il caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il numero di iscritti al Gruppo Giovani sia inferiore a 15, purché in possesso dei requisiti di accesso alle cariche. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, da uno dei Vice Presidenti.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, uno dei Vice Presidenti dovrà:

-  convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente;
-  svolgere l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Generale di Ance Pavia.

- Art. 9 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti affiancano l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

Essi sono nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, e durano in carica quattro anni.

Possono essere rinominati per una sola volta consecutiva.

- Art. 10 - Modifiche del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono decise dall’ Assemblea.

Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Generale del l’ANCE PAVIA.

- Art. 11 - Scioglimento del Gruppo

L’eventuale scioglimento del Gruppo è disposto dall’Assemblea a tale scopo convocata con un preciso ordine del giorno e con deliberazione ottenuta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La determinazione di scioglimento dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Generale dell’Associazione.

- Art. 12 - Anagrafe

Presso l’Associazione è istituita una anagrafe dei giovani Imprenditori Edili.

Per la formazione e l’aggiornamento della predetta anagrafe, tutti i soci del Gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari.

- Art. 13 - Segreteria

La Segreteria del Gruppo è curata dall’ANCE PAVIA.

- Art. 14 - Fondo comune

Il Gruppo può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti effettivi e aggregati nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Gruppo.

La costituzione del fondo comune è deliberata su proposta del Consiglio Generale, dall’Assemblea degli iscritti che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

All’amministrazione del fondo comune provvede il Consiglio Generale.

- Art. 15 - Amici del Gruppo

A cura del Consiglio Generale, presso la Segreteria del gruppo, viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che abbiano manifestato interesse per le attività del Gruppo.

Il Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite nell’elenco, gli inviti alle manifestazioni del Gruppo.

Ogni Consiglio Generale, ad insediamento avvenuto, procede all’aggiornamento di tale elenco.

- Art. 16 - Rinvio allo Statuto dell’ANCE PAVIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell’ANCE PAVIA